Sez. II
Art. 624
Partecipazione al corso di stato maggiore
In vigore dal 28 apr 2012
1. Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento previsti per il grado di capitano e, secondo le modalità previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-624