Sez. III

Art. 629

Esame finale

In vigore dal 28 apr 2012
1. Il corso di Stato maggiore si conclude con l'esame finale, consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attività operative riferita a scenari diversi. 2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo. 3. Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento della prova pratica è estratto a sorte tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova è ammessa la consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a esercitazioni eseguite durante il corso. 4. Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in trentesimi e determinabile al millesimo, è ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice. 5. L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un punteggio non inferiore a 18/30. 6. L'esito dell'esame finale e il punteggio conseguito sono comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la giornata di svolgimento della prova.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-629

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