Sez. III
Art. 629
Esame finale
In vigore dal 28 apr 2012
1. Il corso di Stato maggiore si conclude con l'esame finale, consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attività operative riferita a scenari diversi.
2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo.
3. Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento della prova pratica è estratto a sorte tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova è ammessa la consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a esercitazioni eseguite durante il corso.
4. Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in trentesimi e determinabile al millesimo, è ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice.
5. L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un punteggio non inferiore a 18/30.
6. L'esito dell'esame finale e il punteggio conseguito sono comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la giornata di svolgimento della prova.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-629