Sez. III

Art. 632

Rinvio e dimissione

In vigore dal 28 apr 2012
1. Il rinvio d'autorità per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia già verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, può essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare. 2. Il rinvio d'autorità dell'ufficiale sottoposto a sanzione disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego è disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione. 3. L'ufficiale, che non può iniziare a frequentare il corso di Stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, può presentare domanda di rinvio a frequentare il corso nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi, nel caso di infermità riconosciuta dai competenti organi medico-legali. 4. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata è dimesso dal corso. Se l'assenza è determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero da infermità riconosciuta dai competenti organi medico-legali, può essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero entro i due anni accademici successivi. 5. Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello stesso corso ovvero al corso successivo può essere disposto, per una sola volta, in favore dell'ufficiale che non è stato ammesso all'esame finale, di cui all' , per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30. 6. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermità non può sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, è rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione d'esame. 7. La dimissione dal corso di Stato maggiore per gravi motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi è disposta dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano, su proposta di un'apposita commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e comporta l'inammissibilità a frequentare altro corso di stato maggiore.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-632

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