Sez. IV

Art. 636

Prove d'esame

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per lo svolgimento del concorso il bando prevede: a) la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura professionale; b) la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina militare di Forza armata; c) i test volti all'accertamento dell'idoneità psico-attitudinale. 2. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso. 3. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-636

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