Sez. IV
Art. 635
Titoli di merito
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo, ripartiti nel modo seguente:
a) fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale e professionale;
b) fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare prestato;
c) fino a punti 2/30, per altri titoli.
2. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all' gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-635