Sez. IV
Art. 636
575 / 1156Prove d'esame
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per lo svolgimento del concorso il bando prevede:
a) la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura professionale;
b) la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina militare di Forza armata;
c) i test volti all'accertamento dell'idoneità psico-attitudinale.
2. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso.
3. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-636