Sez. III

Art. 628

Valutazione di profitto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Durante lo svolgimento del corso di Stato maggiore, il grado di capacità e preparazione degli ufficiali frequentatori è accertato mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-628

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo