Capo IISez. I

Art. 620

Esonero dal corso

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato riconosciuti dallo Stato maggiore della difesa, non possono iniziare la frequenza entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata del corso ovvero si assentano per un periodo complessivo superiore a un sesto della durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi a un corso ISSMI successivo, secondo le modalità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-620

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