Capo II›Sez. I
Art. 621
Dimissione dal corso
In vigore dal 9 ott 2010
1. La dimissione dal corso per motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi è disposta con provvedimento adottato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze.
2. L'ufficiale dimesso non è ammesso a frequentare altro corso ISSMI.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-621