Capo II›Sez. I
Art. 622
Rinuncia al corso
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli ufficiali ammessi al corso ISSMI la partecipazione è obbligatoria, salvo la domanda di rinuncia da parte dell'interessato, soggetta all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.
2. L'ufficiale che rinuncia non è ammesso a partecipare ad altro corso ISSMI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-622