Sez. II

Art. 368

Recupero degli alloggi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel caso che l'utente non lasci l'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico nei termini prescritti, il Comando generale dell'Arma per gli ufficiali sino al grado di colonnello compreso e i competenti comandi di corpo per gli altri militari devono emettere formale ordinanza di recupero coatto, indicando la data di esecuzione, che non può superare il termine massimo di sessanta giorni. 2. Il recupero coatto è eseguito da un ufficiale superiore, assistito da altro personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati, e ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali. 3. Se l'alloggio da recuperare è chiuso o l'utente non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termine di legge, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso rinvenuto. 4. Le operazioni di imballaggio, di facchinaggio, di trasporto e di deposito sono affidate a ditta civile e le relative mese, comprese quelle di assicurazione delle masserizie, sono poste a carico dell'utente e recuperate dall'amministrazione secondo le leggi vigenti. 5. All'atto della perdita del titolo in forza del quale ha avuto luogo l'assegnazione, il comando competente ne dà comunicazione all'Agenzia del demanio, per i provvedimenti di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-368

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