Sez. II

Art. 363

Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione

In vigore dal 25 feb 2026
1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell' sono individuati con determinazione del Comandante Generale. 2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, è disposta con determinazione del Comandante generale con facoltà di delega. 3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-363

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