Sez. II
Art. 363
259 / 1156Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione
In vigore dal 25 feb 2026
1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell' sono individuati con determinazione del Comandante Generale.
2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, è disposta con determinazione del Comandante generale con facoltà di delega.
3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-363