Sez. II
Art. 364
Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla lettera b), del comma 1, dell' sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-364