Sez. II

Art. 364

Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla lettera b), del comma 1, dell' sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-364

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