Sez. II
Art. 365
Assegnazioni temporanee
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, può essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all', previa autorizzazione del Comando generale.
2. Esso deve essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione con le modalità indicate dall' in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni.
3. A motivata richiesta dell'interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale può concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-365