Sez. III
Art. 371
Durata della concessione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La concessione dura otto anni, ed è rinnovabile per una sola volta.
2. In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi.
3. In caso di trasferimento del concessionario con figli a carico aventi obblighi di studio, la cessazione della concessione è prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-371