Sez. III

Art. 373

Compiti delle Commissioni alloggi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Commissioni alloggi, distinte per categoria, sono convocate dal Comandante di corpo - che le presiede - ogni qualvolta occorre deliberare sulla materia di competenza. 2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, in quanto l'attività svolta dalle commissioni è attività di servizio. 3. Le Commissioni, ciascuna per la parte dì competenza, provvedono a: a) esaminare le domande dei concorrenti all'assegnazione degli alloggi; b) decidere sull'ammissione, sulla esclusione e sulla sospensione dei concorrenti dal concorso; c) formare la graduatoria dei concorrenti, disponendone la pubblicazione; d) esprimere pareri su tutte le questioni relative all'offerta di alloggi disponibili e alla revoca anticipata delle concessioni nei casi previsti dal regolamento. 4. Le deliberazioni adottate dalle commissioni sono approvate a maggioranza. Il Presidente e ogni singolo membro hanno diritto al voto, che è obbligatorio ed è espresso in forma palese, iniziando dal meno anziano. Devono astenersi dal voto, facendo riportare la motivazione nel verbale, i membri che siano direttamente interessati alla questione in trattazione oppure la votazione verta su situazioni riguardanti altri concorrenti legati da vincoli di parentela. 5. Il verbale, redatto al termine di ciascuna riunione, è sottoscritto da tutti i componenti della commissione deliberante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-373

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo