Sez. III

Art. 377

Revoca anticipata della concessione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore connessi alla stabilità e abitabilità degli immobili in cui hanno sito e previa autorizzazione del Comando generale, il Comando che ha rilasciato la concessione, può disporne la revoca. 2. In tal caso, all'utente è assegnato, per la rimanente durata della concessione, il primo alloggio idoneo disponibile e le spese di trasferimento sono a carico dell'amministrazione. 3. Il Comando competente notifica il provvedimento di revoca al concessionario, precisandogli i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, che è fissata in relazione ai motivi stessi che determinano la revoca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-377

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