Sez. III
Art. 382
Spese di gestione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I concessionari di ASTC sono tenuti al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, di quelle per piccole riparazioni, nonché al rimborso delle spese per la riparazione dei danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.
2. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorso tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario sono a carico dell'amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-382