Sez. III
Art. 378
Ricorsi avverso la revoca anticipata
In vigore dal 9 ott 2010
1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione, l'interessato ha facoltà di inoltrare motivato e documentato ricorso alla commissione alloggi unica nazionale.
2. La predetta commissione può:
a) sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, per gravi e documentati motivi;
b) differirne l'esecuzione per un periodo massimo di centoventi giorni;
c) annullare o riformare il provvedimento impugnato, per motivi di legittimità o di merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-378