Sez. III

Art. 379

Recupero coattivo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Comando che ha rilasciato la concessione, in caso di mancato rilascio dell'ASTC nel termine fissato, emette, entro i successivi trenta giorni, formale ordinanza di recupero coattivo, secondo il modello riportato nell'allegato D di cui all', da notificare al concessionario. 2. Il Comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio, entro il termine dei successivi trenta giorni. 3. L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita, anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, da un ufficiale, assistito da personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati. 4. Nel caso che l'alloggio sia chiuso, o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge compilando l'inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio. 5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, sarà incaricata ditta civile. 6. Le relative spese sono poste a carico dell'utente e, se non ottempera al pagamento, recuperate a norma di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-379

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