Sez. II
Art. 183
Congedo annuale dei faristi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel rispetto della normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il congedo ordinario annuale è fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianità relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti.
2. Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facoltà di predisporre uno o più dei provvedimenti indicati nell', sempre nell'intento di assicurare la continuità del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-183