Sez. II

Art. 179

Attribuzioni e compiti del reggente

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il reggente è responsabile: a) del funzionamento dei segnalamenti affidati alla reggenza e della continuità del servizio; b) delle manutenzioni ordinarie degli impianti fissi e galleggianti; c) della conservazione e delle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati; d) dell'impiego e della manutenzione dei mezzi navali e terrestri. 2. Nello svolgimento dei suoi compiti il reggente si avvale della collaborazione del personale dipendente, e partecipa ai turni di servizio con gli altri faristi. 3. I compiti del reggente sono quelli previsti dal profilo professionale n. 99 relativo al farista capo che svolge tale mansione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-179

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