Sez. II
Art. 184
Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono documenti ufficiali. Nel giornale di reggenza sono sistematicamente annotati l'attività giornaliera della reggenza, il rapporto di fine turno del farista di servizio nonché notizie amministrative e altre informazioni complementari. Nel quaderno del segnalamento sono annotati tutti gli interventi di manutenzione effettuati sul segnalamento.
2. Responsabile della compilazione e della conservazione dei due documenti è il reggente che si attiene alle istruzioni riportate sui documenti stessi.
3. Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono predisposti secondo i rispettivi modelli previsti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-184