Sez. II

Art. 186

Collegamento telefonico delle reggenze

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le reggenze devono disporre di collegamento telefonico o, se non è possibile, radiofonico con il proprio comando zona fari e con l'autorità marittima competente per giurisdizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-186

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