Sez. II
Art. 186
239 / 1156Collegamento telefonico delle reggenze
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le reggenze devono disporre di collegamento telefonico o, se non è possibile, radiofonico con il proprio comando zona fari e con l'autorità marittima competente per giurisdizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-186