Sez. II
Art. 181
Orario giornaliero di servizio nelle reggenze
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze è regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla base dei seguenti presupposti:
a) orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle leggi in vigore;
b) introduzione della figura del farista di servizio;
c) frazionamento del servizio giornaliero in due periodi: quello mattinale, effettuato da tutti e quello notturno, effettuato dal personale di servizio.
2. Il personale farista assegnato alle reggenze dei segnalamenti svolge il proprio servizio, che è coordinato dal reggente, in due distinte frazioni della giornata:
a) nella frazione mattinale, il servizio è svolto da tutto il personale e consiste nei seguenti adempimenti:
1) trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra;
2) manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti, dei loro accessori e delle pertinenze;
3) manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati;
4) disbrigo delle pratiche di ufficio;
b) nella frazione notturna, che è quella compresa fra il tramonto e il sorgere del sole, il servizio è assicurato dal farista di servizio giornaliero.
3. L'incarico di farista di servizio è svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno.
4. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e svolge le seguenti operazioni:
a) controllo della regolare accensione dei segnalamenti della reggenza al tramonto;
b) controllo del funzionamento dei segnalamenti, effettuato almeno tre ore dopo il tramonto;
c) controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del sole;
d) assicura la propria reperibilità nel periodo compreso fra il termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo;
e) effettua d'iniziativa l'eventuale intervento di ripristino dell'efficienza e la relativa segnalazione al comando zona fari o all'alto comando periferico.
5. Anche l'attività del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, è regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalità di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalità di compenso per la reperibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-181