Sez. II

Art. 181

Orario giornaliero di servizio nelle reggenze

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze è regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla base dei seguenti presupposti: a) orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle leggi in vigore; b) introduzione della figura del farista di servizio; c) frazionamento del servizio giornaliero in due periodi: quello mattinale, effettuato da tutti e quello notturno, effettuato dal personale di servizio. 2. Il personale farista assegnato alle reggenze dei segnalamenti svolge il proprio servizio, che è coordinato dal reggente, in due distinte frazioni della giornata: a) nella frazione mattinale, il servizio è svolto da tutto il personale e consiste nei seguenti adempimenti: 1) trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra; 2) manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti, dei loro accessori e delle pertinenze; 3) manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati; 4) disbrigo delle pratiche di ufficio; b) nella frazione notturna, che è quella compresa fra il tramonto e il sorgere del sole, il servizio è assicurato dal farista di servizio giornaliero. 3. L'incarico di farista di servizio è svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno. 4. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e svolge le seguenti operazioni: a) controllo della regolare accensione dei segnalamenti della reggenza al tramonto; b) controllo del funzionamento dei segnalamenti, effettuato almeno tre ore dopo il tramonto; c) controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del sole; d) assicura la propria reperibilità nel periodo compreso fra il termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo; e) effettua d'iniziativa l'eventuale intervento di ripristino dell'efficienza e la relativa segnalazione al comando zona fari o all'alto comando periferico. 5. Anche l'attività del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, è regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalità di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalità di compenso per la reperibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-181

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