Sez. II
Art. 178
Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le reggenze:
a) sono organi operativi periferici del servizio fari;
b) sono poste alle dirette dipendenze dei comandanti di zona fari;
c) sovrintendono al funzionamento di uno o più fari, radiofari e segnalamenti marittimi.
2. A ciascuna reggenza è assegnato il personale civile di cui all', su disposizione della competente direzione generale del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato.
3. Il responsabile delle attività della reggenza è il reggente, incarico conferito al farista più anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza; in casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente può essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il più anziano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-178