Capo IVSez. I

Art. 170

Personale del servizio dei fari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al Servizio fari sono assegnati: a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare - in conformità delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare - da destinare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari di La Spezia e alle zone fari; b) un ufficiale superiore dell'arma del genio dell'Esercito italiano da destinare all'Ispettorato; c) personale civile dei profili professionali “farista” e “farista capo” da assegnare alle reggenze; d) personale civile di altri profili professionali da assegnare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e alle zone fari, in conformità delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-170

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