Capo IV›Sez. I
Art. 170
Personale del servizio dei fari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al Servizio fari sono assegnati:
a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare - in conformità delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare - da destinare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari di La Spezia e alle zone fari;
b) un ufficiale superiore dell'arma del genio dell'Esercito italiano da destinare all'Ispettorato;
c) personale civile dei profili professionali farista e farista capo da assegnare alle reggenze;
d) personale civile di altri profili professionali da assegnare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e alle zone fari, in conformità delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-170