Capo IV›Sez. I
Art. 172
Ispettorato di supporto logistico e dei fari
In vigore dal 9 ott 2010
Ispettorato per il supporto logistico e dei fari
1. L'Ispettorato di cui all' del codice ha responsabilità di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'Ispettorato è altresì l'autorità nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione.
2. I compiti dell'Ispettorato, al fine di assicurare al servizio fari strutture e organizzazione efficienti nonché adeguate alle esigenze della navigazione marittima, sono:
a) per lo studio:
1) elaborare per quanto di competenza studi e progetti sul segnalamento marittimo in generale nei settori tecnico, delle infrastrutture e dell'impiego del personale;
2) elaborare studi circa l'assetto delle reggenze in relazione al loro numero, alla loro distribuzione e alla loro struttura;
3) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria alla navigazione marittima e quella delle zone portuali;
b) per la pianificazione:
1) formulare la programmazione per l'ammodernamento e il rinnovamento del servizio nei settori organizzativo, tecnico e dei materiali;
2) fornire allo Stato maggiore della Marina militare il proprio concorso:
2.1) nella programmazione tecnico-finanziaria di competenza;
2.2) nella trattazione dei problemi ordinativi e di personale militare e civile;
2.3) nella programmazione delle attività di ordinaria manutenzione delle infrastrutture dei segnalamenti, delle strutture dell' ufficio tecnico dei fari e delle zone fari;
2.4) nella formulazione delle direttive da emanare in periferia per la attuazione delle misure per far fronte alle esigenze di tempo di guerra e in caso di emergenza;
c) per la direzione:
1) emanare direttive nel campo organizzativo, tecnico e logistico;
2) definire il numero e la struttura delle reggenze sulla base delle esigenze e secondo le modalità indicate nell';
3) provvedere all'impiego dei fondi stanziati dallo Stato maggiore Marina militare per il servizio fari;
4) provvedere alla ripartizione di quella parte dei fondi destinati agli organismi periferici del servizio fari per l'espletamento dei compiti di istituto;
5) emanare le normative tecniche redatte dall'ufficio tecnico dei fari per l'impiego, la conservazione e la manutenzione dei materiali del servizio fari;
6) fornire concorso alle direzioni generali competenti nel perfezionamento di contratti ministeriali anche per l'estero, nella compilazione di relazioni per gli organi consultivi e di controllo e per le autorizzazioni di spesa ai comandi ed enti periferici;
7) fornire concorso ai competenti organi per quel che attiene al reclutamento, l'ordinamento, l'impiego, il trattamento economico e il benessere del personale farista;
d) per il controllo:
1) curare l'efficienza della struttura ispettiva del servizio di cui alla sezione III del capo IV;
2) effettuare direttamente o per delega le ispezioni tecnico-logistiche agli organismi periferici del servizio;
e) per le relazioni:
1) rappresentare il servizio fari in campo nazionale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali in materia di segnalamento marittimo;
2) mantenere rapporti con altri enti e organismi dello Stato anche al di fuori dell'Amministrazione difesa ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-172