Capo II

Art. 9

Il collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 19 feb 2026
1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti.... Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente. I componenti del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministro dell'economia delle finanze iscritto nell'elenco di cui all', comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, devono essere iscritti al registro dei revisori legali. 2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell', comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell', comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-9

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