Capo II

Art. 13

Trasparenza dell'attività di valutazione

In vigore dal 11 giu 2010
1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative: a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia; b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia; c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni; d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all', nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia; e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-13

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