Capo I
Art. 4
Risultati dell'attività di valutazione
In vigore dal 19 feb 2026
1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.
2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all', comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.
3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-4