Capo I
Art. 2
Scopi e finalità
In vigore dal 19 feb 2026
1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, indipendenza, imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti.
2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell', la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.
4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.
5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro.... Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-2