Capo II
Art. 7
Il Presidente
In vigore dal 19 feb 2026
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.
Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta dal comitato di selezione di cui all', comma 3.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell', comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell', comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
5. L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-7