Capo I

Art. 3

Attività, criteri e metodi

In vigore dal 19 feb 2026
1. L'Agenzia svolge le seguenti attività: a) valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori; d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione... procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione... con modalità informatiche; e) anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure, elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione; f) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12; g) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12; h) valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016; i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica. i-bis) svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie; i-ter) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale. 2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1: a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro; b) la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari; c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati. d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12; e) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12; f) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12; 3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione. 4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-3

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