Capo I
Art. 5
Attività di raccolta e analisi di dati
In vigore dal 19 feb 2026
1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.
2. Le università, le istituzioni AFAMe gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.
3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-5