Capo II
Art. 13
13 / 14Trasparenza dell'attività di valutazione
In vigore dal 11 giu 2010
1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:
a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;
b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;
c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all', nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;
e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-13