Capo III
Art. 14
Norme transitorie e finali
In vigore dal 19 feb 2026
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.
2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all' del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all' del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. È assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all', commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12.
5. Con i regolamenti previsti dall', comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 385
La sezione del controllo nell'adunanza dell'11 maggio 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:
all', comma 4 della frase:
«con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
e all', comma 3 della frase:
«la predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-14