Art. 8
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 25 mar 2010
1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarità amministrativo-contabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-8