Art. 5
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 25 mar 2010
1. Il consiglio di amministrazione del CLL è composto da:
a) il presidente del CLL che lo presiede;
b) il direttore del CLL;
c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio, con funzioni di segretario;
d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore;
e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.
3. I componenti di cui al comma 1, lettere a), d), e), f) e g) sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.
4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere e) e g) sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attività proposto dal consiglio scientifico, di cui all', e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro.
6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attività annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL.
7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività del CLL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-5