Art. 1

Centro per il libro e la lettura

In vigore dal 25 mar 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale è stato istituito l'Istituto per il libro; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'; Visto l', comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l', comma 1; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 luglio 2009, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali; Emana il seguente regolamento: Centro per il libro e la lettura 1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, è Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell' del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. 2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, è responsabile dell'attività del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attività del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL è disposto secondo le procedure richiamate nell', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni. 3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza. 4. Il CLL può istituire borse di studio e di ricerca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-1

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