Art. 15

Scritture contabili

In vigore dal 25 mar 2010
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'. 3. Il sistema di scritture del CLL si compone dei seguenti registri: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare; d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari. 4. Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore. Anche nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati è comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-15

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