Art. 17
Residui
In vigore dal 25 mar 2010
1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.
2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.
4. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.
5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo.
6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-17