Art. 20
Servizio di cassa interno
In vigore dal 25 mar 2010
1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa.
2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.
3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-20