Art. 14
Variazioni al bilancio annuale di previsione
In vigore dal 25 mar 2010
1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni.
2. Le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.
3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-14