Art. 12
Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese
In vigore dal 25 mar 2010
Riscossione delle entrate, ordinazione
e pagamento delle spese
1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL.
2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'.
3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato.
4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.
5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.
6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-12