Art. 13

Fondi di riserva

In vigore dal 25 mar 2010
1. Nel bilancio annuale è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento. 2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 è utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-13

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Fondi di riserva (Art. 13 ((Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura,)) a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.) — Testo vigente | Portale Normativo