Art. 13
Fondi di riserva
In vigore dal 25 mar 2010
1. Nel bilancio annuale è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento.
2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 è utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-13