Art. 4
Presidente
In vigore dal 25 mar 2010
1. Il presidente del CLL è scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL.
2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'.
3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-4