Art. 7

Osservatorio del libro e della lettura

In vigore dal 25 mar 2010
1. L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attività e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti: a) studio del livello e delle modalità di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura; b) studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea; c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere; d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero; e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali; f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste. 2. L'osservatorio del libro e della lettura è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da: a) il direttore del CLL che lo presiede; b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma; c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria; e) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; f) due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori; g) un rappresentante designato dall'ISTAT; h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni; i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 3. Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL. 4. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. 5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-7

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Osservatorio del libro e della lettura (Art. 7 ((Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura,)) a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.) — Testo vigente | Portale Normativo